Bully Free Zone

   

  

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE di FOLLONICA

Via De Gasperi 8 – 58022 – FOLLONICA (GR)
Tel. 0564 484631 – Cod. Meccanografico GRIS001009
Email: gris001009@istruzione.it pec: gris001009@pec.istruzione.it Sito internet: www.isufol.net

   

BULLISMO e CYBERBULLISMO HELPLINE

Numero di Emergenza: 114, numero gratuito attivo 24 ore su 24, con la funzione di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e  giuridica alle vittime del bullismo e del cyberbullismo.

Telefono Azzurro: Helpline LINEA di ASCOLTO GRATUITA 1.96.96, per la segnalazione di un problema specifico legato ai pericoli del web (per adolescenti e adulti). È un servizio gratuito e accoglie le richieste di aiuto h24 provenienti da tutto il territorio nazionale, 7 giorni su 7.
L’accoglienza e l’ascolto offerti dall’operatore agli adolescenti hanno l’obiettivo di creare una relazione di fiducia attraverso la quale i ragazzi possano liberamente esprimere sentimenti, emozioni, bisogni.
Lo spazio offerto agli adulti ha l’obiettivo di orientarli ed aiutarli a gestire concretamente situazioni di disagio o pregiudizio che coinvolgono i giovani; operatori esperti offrono supporto emotivo nell’affrontare dette situazioni, accompagnandoli, laddove necessario, anche in un percorso di segnalazione e/o di accesso alle competenti strutture territoriali.
Sito web: http://www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/caso-di-emergenza/clicca-e-segnala

http://www.anticyberbullismo.it
Il Centro nazionale anti-cyberbullismo (CNAC) vuole essere il luogo di incontro tra vittime del bullismo in rete e consulenti legali esperti in grado di ascoltare e aiutare i giovani o i loro famigliari / insegnanti, che hanno bisogno di un primo consulto legale gratuito in modo da permettere alle vittime di essere nella condizione di conoscere e poter esercitare i propri diritti. Per segnalazioni e aiuto contatta il numero verde: 800642377

https://stop-it.savethechildren.it
per segnalare materiale pedopornografico on line.
Per rimuovere i contenuti bisogna inoltrare la segnalazione al titolare del trattamento, gestore sito internet o del social media (i quali hanno 24 ore di tempo), altrimenti direttamente al Garante per la protezione dei dati personali (48 ore di tempo) all’indirizzo mail: cyberbullismo@gpdp.it
Il modello è reperibile sul sito: http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm
Il bullismo è un reato denunciate penalmente e civilmente i bulli.
Agite in giudizio contro i bulli, le loro famiglie e la scuola. Ottenere il risarcimento del danno e una giusta rivincita.

https://www.notrap.it
(Non cadiamo in trappola!) è un programma di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolto soltanto ai ragazzi delle scuole medie e scuole superiori.

Sito della Polizia Postale: http://www.commissariatodips.it/collabora.html
Sezione di Grosseto Viale Matteotti, 1 – tel. 0564/448609  0564/448443

YOUPOL app che permette di inviare immagini, video, segnalazioni scritte, link, siti web, in tempo reale alle sale operative della Polizia di Stato per segnalare, anche in forma anonima, episodi di bullismo o situazioni di pericolo personale. Tra le possibilità messe a disposizione dell’applicazione c’è anche la “chiamata di emergenza”: un pulsante di colore rosso che metterà in contatto direttamente l’utente con la sala operativa della Questura in cui si trova il dispositivo, grazie alla “geo localizzazione” immediata del dispositivo segnalante del luogo interessato dall’evento.

 IL TEAM E IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Per l'Anno Scolastico 2025/2026 il Team del Bullismo e Cyberbullismo è composto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena Anna Maddaluna, dal Primo Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Milena Lato e dal Referente del Bullismo e Cyberbullismo Prof. Vincenzo Autuori.

Protocollo Anti Bullismo I.S.I.S. Follonica

VADEMECUM BULLY FREE ZONE

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Indice generale

  1. Premessa
  2. Normativa di riferimento
    • Le responsabilità
  3. I Compiti:
    • del Dirigente Scolastico
    • del Referente del “Bullismo e Cyberbullismo”
    • del Team di gestione dell’emergenza
    • del Collegio Docenti
    • del Consiglio di classe
    • del Docente
    • dei Genitori
    • degli Alunni
  4. Procedure operative: rilevazione, monitoraggio, gestione delle segnalazioni e gestione dei casi
    • Prevenzione nella Scuola
    • Prevenzione nel contesto del territorio
    • Sanzioni
    • Schema procedure scolastiche in caso di atti di cyberllismo Prima fase: presa in carico e valutazione del caso Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine Terza fase: azioni e provvedimenti Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio
  5. Mancanze disciplinari
  6. Sanzioni disciplinari

 PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E SANZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

1. PREMESSA

DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:

  •  Il bullismo è il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.
  • Si può parlare di bullismo in presenza delle seguenti azioni:
  • Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono in un contesto di gruppo;
  • Azioni continuative, persistenti e ripetute nel tempo;
  • Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi:
  • Violenza verbale, fisica o psicologica;
  • Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non può difendersi da sola;

Il cyberbullismo è una delle forme che può assumere il bullismo legato all’avanzamento delle nuove tecnologie, cioè viene perpetrato attraverso moderni mezzi di comunicazione.

Il cyberbullismo, a differenza del bullismo tradizionale in cui il bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, rinforza il danno alla cybervittima a causa della sua natura virtuale:

•       Il bullo può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto pubblico;

•       Il cyberbullo crede di fare le azioni sopra descritte in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito;

•       Il danno per la vittima assume dimensioni amplificate e non arginabili perché l’azione viene divulgata nello spazio virtuale.

N.B.: Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza ma di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO, LITIGIO, REATO.

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui far riferimento è la Legge 29 maggio 2017, n.71, che definisce il cyberbullismo: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

La legge 29 maggio 2017, n. 71, è stata poi aggiornata dalla Legge del 17 maggio 2024, n. 70.

 La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso»; 

Ai fini della presente legge, per “bullismo” si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;

Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in diverse forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

  • Dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
  • Dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
  • Dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
  • Dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
  • Dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
  • Dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
  • Dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
  • Dalla Legge n.71/2017 “Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
  • Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo
  • Aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado. Prot. 0000482. 18-02-2021.

   

  • LE RESPONSABILITÀ
  • La circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 ha introdotto il divieto di utilizzo degli smartphone nelle scuole secondarie di secondo grado, estendendo tale regola anche per scopi didattici. L'uso del telefono rimane consentito solo in casi specifici, come nei Piani Educativi Individualizzati (PEI) per studenti con disabilità, nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) per studenti con disturbi specifici di apprendimento, o per esigenze personali motivate.

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

  1. Culpa del Bullo Minore;
  2. Culpa in educando e vigilando dei genitori;
  3. Culpa in vigilando (ma anche in educando) della Scuola.

  1. Culpa del bullo minore
    Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).
  2. Culpa in vigilando ed in educando dei genitori:
    Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge, rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
  3. Culpa in vigilando ed in educando della scuola:
    L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici”. Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

 

3. I COMPITI

ALLO SCOPO DI PREVENIRE I SOPRA CITATI COMPORTAMENTI E ALLO SCOPO DI ADOTTARE MISURE ATTE A SCONGIURARE LE SITUAZIONI ANTIGIURIDICHE SOPRA INDICATE:

  • IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
  • Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
  • Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
  • Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
  • Favorisce incontri e azioni per la sensibilizzazione.
  • IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:
  • Partecipa ad iniziative ministeriali in accordo con altre scuole;
  • Partecipa a corsi di formazione su tematiche inerenti la prevenzione ed il contrasto del bullismo;
  • Si relazione con i consigli di classe per promuovere iniziative ed attività educative;
  • Comunica con gli uffici di segreteria e si relaziona con le famiglie;
  • Convoca i genitori;
  • Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
  • Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di docenti incaricati;
  • Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, associazioni del territorio per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.
  • IL TEAM DI GESTIONE DELL’EMERGENZA
  • Assume la responsabilità della presa in carico del caso segnalato;
  • Conduce la valutazione del caso;
  • Assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento; 
  • Implementa alcuni interventi;
  • Effettua il monitoraggio dell’andamento del caso nel tempo e se ne assume la responsabilità;
  • Agisce in stretta connessione con i servizi del territorio.
  • IL COLLEGIO DOCENTI:
  • Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
  • Prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
  • Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
  • Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
  • Predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.
  • IL CONSIGLIO DI CLASSE:
  • Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
  • Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
  •  Collabora con il referente;
  • Collabora con il team per l’emergenza.
  • IL DOCENTE:
  • Pianifica eventuali incontri con esperti del settore;
  • Intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
  • Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
  • I GENITORI:
  • Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
  • Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
  • Vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, ed agli atteggiamenti conseguenti (manifestarsi di stati depressivi, ansiosi o di paura);
  • Conoscono il regolamento d’Istituto e il Patto di corresponsabilità che sottoscrivono all’atto dell’iscrizione;
  • Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
  • Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
  • GLI ALUNNI:
  • Conoscono il Regolamento d’Istituto e il Patto di corresponsabilità;
  • Conoscono le sanzioni previste da Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on- line a rischio;
  • Partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
  • Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms,) che inviano;
  • Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
  • La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

   

4. PROCEDURE OPERATIVE: RILEVAZIONE, MONITORAGGIO, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI

LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure per mezzo delle quali la scuola può contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sono le seguenti e coinvolgono responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni:

  • PREVENZIONE NELLA SCUOLA
  • PREVENZIONE NEL CONTESTO DEL TERRITORIO
  • SANZIONI

  • PREVENZIONE NELLA SCUOLA

Per rilevare situazioni di disagio, la scuola predispone apposite attività di osservazione e momenti di verifica all’interno dei Consigli di Classe. La scuola infatti può proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull’amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia…). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie ed al Consiglio di Classe.

Una parte importante della prevenzione è inoltre affidato agli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica come

  • Attività in classe che prevedano la somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo; altrettanto importante è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo;
  • Il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Istituto e, per lor tramite, dei rappresentanti di Classe, assegnando loro la progettazione di interventi, e la scelta delle modalità operative per mettere in campo un sistema di vigilanza e monitoraggio;
  • La discussione aperta e l’educazione trasversale all’inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
  • La promozione di progetti dedicati all’argomento, con l’eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, ricercatori dell’età evolutiva, operatori di associazioni dotati di lunga e collaudata esperienza nel settore, per insegnare agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete.
  • Ricorso a docenti che godano di particolare credibilità e fiducia presso gli studenti come figure di pronto intervento in caso di episodi che vengano alla luce, o figure cui poter riferire o denunciare eventuali esperienze personali negative.
  • PREVENZIONE NEL CONTESTO DEL TERRITORIO

Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” deve avvenire attraverso l’intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

La collaborazione con l’esterno si esplica principalmente attraverso:

  • Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con i soggetti del territorio: interazione con Polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali dedite a problemi dell’adolescenza, Società Sportive;
  • Incontri a scuola con le Forze dell’Ordine, nell’ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
  • Incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
  • Coinvolgimento delle Società Sportive come soggetti in grado di collaborare alla formazione di una cultura della tolleranza e dell’interazione rispettosa delle singole individualità;
  • Incontri con le famiglie – anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l’importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l’utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l’uso prolungato del telefonino. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un’adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.
  • SANZIONI

A fianco dell’intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

  •  Schema procedure scolastiche in caso di atti di cyberbullismo

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo:

Prima fase: presa in carico e valutazione del caso

Informazione immediata al Dirigente Scolastico;

  • Analisi e valutazione del fatto
  • Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico
  • Soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell’emergenza (Vicepresidi, docente della Classe che abbia rilevato il fatto, Commissione Bullismo)
  • Raccolta di informazioni sull’accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità;
  • Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo: vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

INDICAZIONI OPERATIVE: è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto deve funere da mediatore in un contesto neutro.

Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

  • Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe;
  • Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell’emergenza.

SE i fatti sono confermati / esistono prove oggettive:
Vengono stabilite le azioni da intraprendere;

SE i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo:
Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

Terza fase: azioni e provvedimenti

SE i fatti sono confermati:

  1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di Classe nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…);
  2. Comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione) da parte del Dirigente;
  3. Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
  4. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);
  5. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

  • Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
  • Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

5. MANCANZE DISCIPLINARI
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

  • La violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
  • L’intenzione di nuocere;
  • L’isolamento della vittima. Rientrano nel Cyberbullismo:
    • Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
    • Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
    • Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
    • Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
    • Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all’interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
    • Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
    • Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
    • Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
  • Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

6. SANZIONI DISCIPLINARI
I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. L’Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA’ della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235/2007) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

  •  Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente sugli episodi accaduti;
  • Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
  • Sospensione presenza a scuola con svolgimento di attività rieducative;
  • Sospensione.
INFRAZIONE SANZIONE ORGANO COMPETENTE
Violazione della Privacy L’alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy Sospensione da 1 a 10 giorni in base alla natura del materiale diffuso ed al danno di immagine e psicologico reato a terzi CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura
L’alunno effettua riprese audio, foto o video e diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy nonostante l’azione di sensibilizzazione della scuola effettuata nella Classe dell’alunno Sospensione da 10 a 14 giorni in base alla natura del materiale diffuso ed al danno di immagine e psicologico reato a terzi CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, Impersonificaz ione: Esclusione, Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).

Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli

ATTENZIONE
Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc.

1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg.

2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.

3) Se reato: procedura perseguibile d’ufficio

CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura

Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network:

 Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all’interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite in un blog pubblico

Ricorso alla violenza all’interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui;

Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.

ATTENZIONE
Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Tali azioni sono ritenute comportamenti GRAVI.

La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti

1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg.

2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.

 3) Se reato: procedura perseguibile d’ufficio

CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura

Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Ricorso alla violenza all’interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. 

ATTENZIONE
Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.

La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti

1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 gg.

2) Se reato: procedura perseguibile d’ufficio

CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentan te dei genitori + Polizia di Stato + Procura

Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...)

La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampiadiffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.

1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg.

2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.

3) Se reato: procedura perseguibile d’ufficio

CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura

ATTENZIONE
Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggeria istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili.
È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)

La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.

1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg.

2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.

3) Se reato: procedura perseguibile d’ufficio

 N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno

CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura